Recepimento nazionale della Convention on Biological Diversity (CBD), siglata da 196 paesi. Principali obiettivi della CBD sono la conservazione della biodiversità, l'uso sostenibile dei componenti della diversità biologica e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.
Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. Di particolare importanza l’art. 3, che di fatto demanda alle Regioni l’adempimento del Trattato.
Il Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse Agricolo (PNBA), emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e approvato il 14 Febbraio 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni, dà avvio ad una strategia di lungo termine volta al coordinamento di azioni da realizzare a livello locale, in cui Stato ed Enti locali si impegnano, ognuno secondo le proprie competenze, alla preservazione ed alla valorizzazione delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
In attuazione della prima fase del PNBA, un Gruppo di lavoro sulla Biodiversità Agraria (GlBA) composto da esperti e coordinato dalla FAO ha elaborato le “Linee guida per la conservazione in situ, on-farm ed ex situ della biodiversità animale, microbica e vegetale di interesse agrario”. Si tratta di tre distinti manuali, indirizzati alle Regioni/PPAA ed ai loro tecnici, da utilizzare come supporto alla realizzazione di azioni in favore della biodiversità agraria attraverso metodologie comuni, standardizzate e condivise.
La norma stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
Definizione delle risorse genetiche e delle risorse genetiche locali nonché degli agricoltori ed allevatori custodi interessati dal campo di applicazione della L. 194/2015. Istituzione del Fondo di cui all'art. 10 della L. 194/2015 e stanziamento delle risorse finanziarie, perimetrazione delle azioni sostenibili.
La norma codifica le procedure per l'iscrizione all'anagrafe nazionale ed il collegamento con le preesistenti anagrafi regionali, l'istutuzione delle commissioni tecnico-scientifiche regionali ed i gruppi di valutazione, i criteri per l'iscrizione delle risorse genetiche vegetali ed animali nonchè, tramite apposita modulistica, le informazioni minime richieste per la valutazione delle domande di iscrizione.
Individuazione dei componenti della Rete Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, del soggetto incaricato e delle modalità di gestione e coordinamento della Rete nonché delle modalità di circolazione del materiale genetico tra i soggetti detentori della risorsa. Requisiti e criteri di individuazione degli Agricoltori e Allevatori Custodi e modalità di riconoscimento da parte delle Regioni. Requisiti e criteri di individuazione dei Centri di conservazione ex situ e/o Banche del germoplasma.
Il decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, applicabili, tra l'altro anche alla conservazione della biodiversità zootecnica.
Modifica del D.Interministeriale 1803/2017 Definizione delle risorse genetiche e delle risorse genetiche locali nonché degli agricoltori ed allevatori custodi interessati dal campo di applicazione della L. 194/2015. Azioni sostenute dal Fondo di cui all'art. 10 della L. 194/2015, soggetti beneficiari, soggetti attuatori ed interventi ammissibili.