Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, ai sensi dell'Art. 13 delle Legge 194/2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, da intendersi come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonchè enti pubblici.
Istituzione del nucleo di valutazione della biodiversità, dell'anagrafe regionale della biodiversità collegata a quella nazionale, dei registri regionali degli agricoltori ed allevatori custodi e del centro unico di conservazione ex situ/banca regionale del germoplasma
Istituzione del repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, del registro degli agricoltori custodi e della rete di conservazione
Disposizioni finanziarie per la costituzione ed il mantenimento di ortie giardini botanici
Legge n. 26 del 14 ottobre 2008 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"
Istituzione del Repertorio regionale per l'iscrizione di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni di interesse regionale, dei siti di conservazione della biodiversità e banche del germoplasma
Individuazione del soggetto gestore e delle modalità di intervento per la costituzione del Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito dall’articolo 3 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 26
Recepimento della normativa nazionale L. 194/2015, istituzione dell'anagrafe regionale della biodiversità agraria,affidamento all'ARSAC (Agenzia regionale di sviluppo agricolo) della conservazione ex situ del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali
Modalità e procedure per l'iscrizione al Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, strutture per la conservazione ex situ,requisiti per l'iscrizione al registro degli agricoltori e degli allevatori custodi, requisiti per l’adesione alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia
Istituzione della Banca del Germoplasma e della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ.
Modalità di attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1. Definizione delle risorse genetiche interessate dalla normativa, funzionamento delle Rete di conservazione, requisiti dei coltivatori custodi, elenco regionale dei coltivatori custodi e repertorio regionale delle risorse gentiche
Definizione dei requisiti e modalità di iscrizione, gestione e consultazione dell’Elenco regionale dei coltivatori custodi delle RGV e delle RGA iscritte al Repertorio; requisiti e modalità di accreditamento delle Banche regionali del germoplasma delle RGV iscritte al Repertorio; requisiti e modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica
L.R. 01 Marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"
La Regione Lazio favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
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Con questa legge la Regione Marche tutela le risorse genetiche animali e vegetali del proprio territorio, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.
Regolamento di Attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 12: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".
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Il Piemonte ha approvato la nuova Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale che ha raccolto, in un Testo Unico, le norme in materia di agricoltura al fine di snellire, semplificare e rendere più attuale la legislazione piemontese, in conformità con le nuove politiche europee e nazionali
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La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione
Al fine di favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39
Nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, come definito dall'articolo 2, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali.
La Regione Sicilia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica
L.R. 16 luglio 1997, n. 50. Tutela delle risorse genetiche autoctone
L.R. 16 novembre 2004 n. 64
LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 12.
L.R. n. 12/2015 - Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Piano delle attività per la tutela e lo sviluppo della biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria, 2014/2020 e disposizioni per la gestione del registro regionale per la tutela del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza.
Deliberazione di Giunta Regionale n.796 del 10 luglio 2017
Le "Disposizioni per la gestione del Registro Regionale per la tutela del patrimonio genetico e della Rete di Conservazione e Sicurezza"
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Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare “BIODI.VE.”, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 del Decreto ministeriale 9 febbraio 2017 e del piano di riparto e del trasferimento dei fondi alle Regioni approvati con Decreto n. 4555 del 14/02/2017.