Domande e risposte frequenti (FAQ) sulle modalità di iscrizione all'Elenco e sul suo funzionamento.
D. L'iscrizione all'albo prevede un sistema di punteggi?
No. L'elenco ha lo scopo di definire un lista di soggetti per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 21del D. L.vo n. 50/2016. Nell'ambito di tale elenco, il CREA-PB può individuare sulla base delle esperienze pregresse, ove consentito dalle norme vigenti e nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di rilevazione dati.
D. Un soggetto che ha rilevato i dati dell'indagine RICA in uno degli anni compresi nel periodo 1994-2007, per essere iscritto deve partecipare ai corsi di formazione e compilare il questionario?
Sì, in quanto rispetto al periodo in cui ha collaborato con la RICA, la metodologia e gli strumenti di rilevazione sono notevolmente cambiati.
D. E' possibile partecipare ad un corso di formazione frontale organizzato da una sede regionale diversa da quella dove si intende prestare il servizio di rilevazione dati?
Sì. È però importante contattare il referente regionale che organizza il corso per richiedere la propria partecipazione.
D. Nel caso in cui un soggetto risultato idoneo all'Elenco, in un secondo momento non può più svolgere questo tipo di incarico, cosa deve fare?
Deve comunicare, al CREA-PB , tramite posta certificata, all'indirizzo PEC rica@pec.crea.gov.it questa sopraggiunta impossibilità a restare iscritto nell'Elenco.
D. Qualora abbia ricevuto l'incarico per la rilevazione, ma non posso più svolgerlo per motivi personali, cosa debbo fare?
Deve comunicare, tramite posta certificata, all'indirizzo PEC rica@pec.crea.gov.it questa sopraggiunta impossibilità a prestare il servizio, affinché si possa provvedere celermente alla rescissione anticipata del contratto. Sono fatte salve eventuali valutazioni da parte del CREA-PB dei danni arrecati per la mancata esecuzione del contratto.
D. Le imprese e gli Enti, nella richiesta annuale di mantenimento dell'iscrizione all'Elenco, devono aggiornare anche i CV delle singole persone elencate nella domanda di iscrizione?
No, se i rilevatori non hanno da evidenziare variazioni del proprio profilo personale e professionale. Al momento della conferma annuale, oppure in altro periodo dell'anno, è possibile inserire nuovi rilevatori non presenti al momento dell'iscrizione, ovvero possono essere indicati i nominativi da eliminare. I nuovi rilevatori devono essere sottoposti alla valutazione da parte della Commissione.
D. Ci sono dei limiti minimi e massimi nel numero di aziende da rilevare?
Non esiste un valore assoluto minimo o massimo di aziende che possono essere contabilizzate da un singolo rilevatore, perché esso può variare in funzione della disponibilità delle aziende nel territorio, della conoscenza del territorio da parte del tecnico, del livello di conoscenza della metodologia, delle eventuali esperienze passate. Generalmente, essendo una rilevazione di tipo "Vis-à-vis", la numerosità rimane compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 30 aziende per singolo rilevatore.
D. Oltre al compenso per le aziende rilevate, sono previsti rimborsi per le spese di trasferta?
No. Il compenso contrattuale di 300 euro, al netto dell'IVA, per ogni azienda rilevata correttamente è comprensivo di qualsiasi altro onere e/o altre spese sostenute dall'affidatario per la corretta esecuzione del servizio.
D. Le aziende agricole del campione RICA-REA vengono informate prima della rilevazione? Da chi e con quali modalità?
Sì. Le aziende del campione casuale RICA-REA vengono informate del loro coinvolgimento nell'indagine contabile attraverso una lettera, a firma congiunta dei Presidenti dell'Istat e del CREA. Le aziende volontarie vengono informate dal singolo rilevatore. Tutte le aziende comprese nel campione RICA e REA partecipano volontariamente alle indagini e sono informate delle finalità delle stesse indagini.
D. Un rilevatore afferente ad un Ente già iscritto nell'Elenco, può presentare la domanda come persona fisica?
No. In questo caso, per poter essere accreditati nell'Elenco come persona fisica occorre che l'Ente faccia richiesta di esclusione dal proprio elenco di rilevatori.
D. Un rappresentante legale di due società, operante nel settore della consulenza alle imprese agricole, può presentare domanda di iscrizione per le due società in due regioni diverse?
No. Le norme vigenti vietano la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori, che rivestono una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Elenco.
D. Una persona fisica può presentare domanda di iscrizione pur non essendo ancora in possesso della partita IVA?
No. Uno dei requisiti di ricevibilità della domanda di iscrizione è il possesso della partita IVA.
D. Per superare il test del questionario ed ottenere l’attestato di conoscenza della metodologia RICA e/o REA, quale punteggio minimo occorre ottenere?
Il questionario è composto da 36 domande a risposta multipla, 12 per ogni sezione; per superare la prova occorre rispondere esattamente almeno ad 8 domande su 12 disponibili in ogni sezione.
D. E' possibile indicare nella domanda di iscrizione più di una regione/p.a. dove fornire il servizio di rilevazione dati?
No. E' possibile indicare una sola regione o provincia autonoma. In momenti successivi all'accreditamento, è possibile, invece, inviare una richiesta di variazione della regione/p.a. dove operare, purché nel CV personale/aziendale sia dichiarato la conoscenza del territorio di riferimento.
D. Un Ente può proporre nell'elenco dei rilevatori indicati nella domanda di iscrizione, rilevatori già indicati da altri Enti accreditati nell'Elenco?
No. In fase di inserimento dei nominativi dei singoli rilevatori, il sistema segnala la presenza, attraverso il CF, di rilevatori già registrati sulla piattaforma.
D. E' possibile fornire il codice della Partita IVA successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione?
No. Al momento della compilazione della domanda, il mancato inserimento del codice della partita IVA non consente di salvare il modulo di domanda.
D. E' possibile caricare la domanda e il curriculum personale/aziendale senza firma digitale?
Il sistema verifica che la domanda ricaricata sulla piattaforma sia firmata digitalmente. Pur essendo possibile completare l'invio della domanda anche in presenza di documenti senza firma digitale, la stessa viene respinta.
D. Qual'è la validità di iscrizione all'Elenco?
L'Elenco ha validità indeterminata. Viene comunque richiesta una conferma da trasmettere, sempre attraverso la piattaforma, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno la conferma va comunicata entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
D. Possono esserci relazioni di parentela tra rilevatori accreditati nell'Elenco?
Sì. Sono ammesse relazioni di parentela tra rilevatori presenti in Elenco. Non devono invece sussistere relazioni di parentela tra l’operatore ed i dirigenti o i dipendenti del CREA. Nel caso di affidamento di incarico di rilevazione, l'operatore dovrà sottoscrivere oltre al contratto anche il cosiddetto "patto di integrità" previsto per gli appalti pubblici.
D. Entro quanto tempo viene esaminata la domanda di iscrizione?
Entro un mese dalla data di presentazione, un'apposita commissione di esperti comunicherà a mezzo PEC l'esito della valutazione.
D. Una volta accreditato all'Elenco degli operatori economici, l'invito a prestare il servizio di rilevazione dati viene inviato subito?
L'accreditamento all'Elenco, non comporta alcun obbligo da parte del CREA a procedere con l'affidamento dell'incarico di rilevazione. Tutti gli operatori economici iscritti nelle sezioni regionali/pa dell'Elenco verranno coinvolti secondo i principi di trasparenza e di rotazione previsti dal codice degli appalti.
D. All'operatore incaricato che non riesce a rilevare tutte le aziende assegnate gli viene applicata una penale?
La penale, nella misura del 20% dell'importo contrattuale, viene applicata solo nel caso in cui il numero di aziende rilevate risulti inferiore all'80% di quelle assegnate. La penale potrebbe non essere applicata, a giudizio unilaterale del CREA, solo nel caso in cui il mancato servizio viene tempestivamente e regolarmente documentato.
D. Il rifiuto ad un'invito alla rilevazione comporta la cancellazione dall'Elenco?
Dopo il terzo rifiuto consecutivo, l'operatore economico viene escluso dall'Elenco.