Nel manuale della tipologia denominato “Typology Handbook” del Regolamento CE 1242/2008 sono riportate puntuali avvertenze per il corretto trattamento di alcune attività produttive. Alle indicazioni della Commissione occorre aggiungere altri elementi, derivanti dalla prassi ordinaria della rete RICA, da tener presente per mantenere una certa omogeneità tra la metodologia di classificazione e i risultati tecnico-economici aziendali.

  • Foraggio: nel modalità di calcolo delle PS delle superfici investite a foraggere in funzione della presenza o assenza di erbivori (equini, bovini e ovi-caprini). La regola generale è che in presenza di erbivori tutte le coltivazioni foraggere debbono essere considerate prive di PS (codice gruppo FCP4), dato che la loro quota di PS è già compresa in quella degli erbivori utilizzatori: J01, J02A, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09A, J09B, J10A e J10B (codice gruppo GL). Indipendentemente dal rapporto tra il numero di capi allevati e gli ettari coltivati a foraggere, la metodologia esclude dalla produzione standard complessiva aziendale le PS delle rubriche D12 (Sarchiate da foraggio), D18A (Prati avvicendati), D18B (Altre foraggere verdi), F01 (Prati permanenti e pascoli), F02 (Pascoli magri). Infatti con il Regolamento CE 1242/2008 è stato completamente soppresso il bilancio foraggero previsto nella Decisione 85/377 CEE. Le PS delle rubriche afferenti alle foraggere rientrano quindi nel computo della produzione standard complessiva aziendale solo in assenza degli erbivori (codice gruppo FCP1).

  • Bovini maschi e femmine meno di 1 anno: le produzioni standard delle categorie di bovini sotto l’anno (J02A) rientrano nel calcolo della produzione standard totale dell’azienda solo se il numero dei redi è superiore al numero della vacche (J07 e J08); in questo caso vengono considerate nel computo della PS totale aziendale solo le PS relative al numero di vitellini eccedente il numero delle vacche allevate in azienda.

  • Lattonzoli: la produzione standard dei lattonzoli (J11 – suini < 20Kg) rientra nel calcolo della produzione standard totale dell’azienda solo se l’azienda non detiene le scrofe (J12), altrimenti le relative PS vengono automaticamente azzerate.

  • Altri ovini: la produzione standard degli altri ovini (J09B) rientra nel calcolo della produzione standard totale dell’azienda solo se l’azienda non alleva le pecore (J09A), altrimenti le relative PS vengono automaticamente azzerate.

  • Altri caprini: la produzione standard degli altri caprini (J10B) rientra nel calcolo della produzione standard totale dell’azienda solo se non vengono allevate le capre (J10A) in azienda, altrimenti le relative PS vengono automaticamente azzerate.

  • Terreni a riposo senza aiuti finanziari: le superfici aziendali a riposo non oggetto di aiuto pubblico, possono essere registrate nella procedura per completezza delle informazioni strutturali dell’azienda, ma tali superfici non rientrano nel computo della Produzione Standard aziendale. Pertanto le aziende con le sole superfici a riposo, anche temporaneo (annuale), non possono essere classificate secondo la metodologia comunitaria, pertanto sono escluse dal campo di osservazione dell’indagine RICA.

  • Piantagioni agricole in fase di impianto: per le colture permanenti in fase di impianto la metodologia comunitaria non prevede il calcolo delle relative PS. Nell’ambito dell’indagine RICA, per mantenere la coerenza tra la struttura aziendale (SAU totale disponibile) e i risultati della classificazione tipologica, queste attività vengono associate alla rubrica denominata “Colture in fase di impianto” (codice P90) alla quale corrisponde una PS nulla. Di conseguenza le aziende con sola superficie in fase di impianto e senza altre attività agricole, sono escluse dal campo di osservazione dell’indagine RICA.

  • Altri terreni della SAU: per alcune tipologie di attività agricole la metodologia comunitaria non prevede il calcolo delle PS. Tra queste rientrano gli orti familiari, terreni a pascolo incolto improduttivo ed altre superfici della SAU. Nell’ambito RICA per evitare discordanze tra i dati disponibili in azienda (SAU disponibile) e i dati inseriti nella procedura di calcolo, tali superfici devono essere imputate alla rubrica “Altri terreni della SAU” (P93) per la quale la PS è nulla.

  • Colture successive o intercalari: queste attività produttive posizionate in un certo momento della rotazione colturale, non vanno considerate ai fini della classificazione tipologica. In altri termini, le colture effettuate in successione ad altre, seppure completano il loro ciclo all’interno dell’anno di riferimento (ad esempio, mais o soia in secondo raccolto), non possono essere considerate alla stessa stregua delle colture principali che le hanno precedute nello stesso anno (ad esempio, il frumento). È importante pertanto tenere ben presente il concetto di superficie principale: si tratta della coltura tra quelle praticate sullo stesso appezzamento con il valore della produzione più elevato, indipendentemente dal momento in cui viene realizzata. Nel caso di due colture realizzate sullo stesso appezzamento in un’annata agraria con lo stesso valore della PS, si considera la coltura principale quella che occupa il terreno per un periodo più lungo dell’altra, oppure nel caso di colture che sono molto simili sia per tempo di occupazione che per il valore della produzione, diventa coltura principale quella che viene realizzata per prima nell’esercizio contabile.

Tale impostazione della metodologia comunitaria deriva dalla necessità di assicurare una classificazione uniforme delle aziende della Comunità e non certo quella di definire correttamente le reali capacità economiche dell’azienda, che vengono invece determinate con maggiore precisione dalla procedura contabile GAIA in uso nella rete RICA Italiana.

  • Colture sotto serra o in orto industriale: in entrambi questi metodi di coltivazione, le stesse colture risultano impiantate sulla stessa superficie agricola nel corso della stessa annata agraria, anche più volte (come ad esempio per le orticole). In questi casi, ai fini della classificazione tipologica, va rilevata la sola superficie di base, rispettivamente della serra e del terreno in piena area coltivato in modo intensivo.

  • Colture permanenti in serra: per questa tipologia di attività, a livello Italia, vengono considerati i frutteti allevati sotto copertura (pomacee, drupacee e frutta di origine subtropicale), ad esclusione dell’uva da tavola in coltura coperta che viene assimilata all’uva da tavola in pieno campo, e ai fragoleti permanenti sotto serra che sono associati agli ortaggi sotto serra.

  • Colture in atto: si intende quelle colture, generalmente erbacee, seminate o impiantate a fine anno dopo l’estirpazione di una coltura realizzata nel corso dell’anno, i cui prodotti saranno realizzati invece nell’anno successivo. Queste colture, per le quali vengono sostenuti dei costi di impianto o semina nel corso dell’anno, non vanno considerate ai fini del calcolo della tipologia aziendale.

  • Colture consociate: la consociazione generalmente viene riferita alla coltivazione sullo stesso terreno e nello stesso periodo di due colture, quasi sempre una arborea ed una erbacea. I miscugli di cerali o di foraggere non sono da considerarsi coltivazioni consociate, in quanto non danno luogo a prodotti distinti. La superficie agricola delle colture coltivate contemporaneamente sullo stesso appezzamento deve essere ricondotta ad una coltivazione specializzata con il sistema “pro-rata”. Per esempio, un ettaro di terreno con 100 piante di olivo sparse in cui viene coltivato anche del frumento tenero, deve essere virtualmente suddiviso in due parti: una riferibile all’occupazione dell’oliveto in una forma specializzata con un sesto d’impianto 6×6 equivalente ad una superficie ipotetica di 3.600 mq (0,36 Ha); l’altra corrispondente alla differenza rispetto all’intera superfici di 10 mila metri quadri (0,64 ettari) quale superficie equivalente occupata dal frumento duro.

  • Prodotti trasformati: dal calcolo delle PS delle attività produttive vengono esclusi tutti i prodotti trasformati sia in azienda che all’esterno di essa. Unica eccezione consentita dal regolamento comunitario, riguarda i prodotti trasformati vino e olio, le cui attività di produzione sono classificate a livello comunitario come attività agricole e pertanto il valore del vino e dell’olio (se prevalente) viene considerato nel computo delle PS dei loro rispettivi prodotti primari: uva e olive.

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